Art. 3.

      1. La riliquidazione dei trattamenti pensionistici effettuata ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge riassorbe gli aumenti disposti ai sensi del decreto del

 

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Presidente della Repubblica 11 febbraio 1987, n. 32, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1989, n. 369, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1991, n. 294.